Art. 6.
(Finanziamento straordinario).

      1. Nella ricorrenza del centenario della nascita di Giovannino Guareschi e per le finalità di cui alla presente legge, è concesso alla regione Emilia-Romagna un finanziamento straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di

 

Pag. 9

euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.